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Il Fondo centrale di garanzia e' amministrato da un Comitato composto dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del Comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonche' dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera c) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949. Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

  • a)ai criteri e alle modalita' che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
  • b)alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
  • c)alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
  • d)a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 21 settembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-14;1068~art3 · fonte su Normattiva