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((Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni)). Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

  • a)ai criteri e alle modalita' che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
  • b)alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
  • c)alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
  • d)a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Testo in vigore dal 21 settembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-14;1068~art3 · fonte su Normattiva