Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata verra' fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi, alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi, predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi. In caso di riconosciuta necessita' il Ministro per i trasporti potra' disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.

Testo vigente dal 16 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;628~art2 · fonte del testo