Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per essere fatto a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa che sara' ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti esecutivi ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Testo vigente dal 7 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;186~art2 · fonte del testo