Il limite massimo di lire 2300 milioni stabilito dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione relativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Male e' elevato a lire 2.754.600.000. E' autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000. E' data facolta' ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con' proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294. Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Testo vigente dal 7 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-01;1349~art1 · fonte del testo