La sede stradale ed i fabbricati dei tronchi di cui all'art. 1 sono acquisiti in proprieta' dello Stato che li lascia in uso gratuito alla Societa' concessionaria per la durata della concessione. Per effetto di quanto stabilito al comma precedente, l'Amministrazione provinciale di Vicenza non e' tenuta al rimborso, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, della meta' del concorso di cui al precedente art. 1. I rapporti tra lo Stato, l'Amministrazione provinciale di Vicenza e la Societa' Tramvie Vicentine, in dipendenza di quanto stabilito con la presente legge, saranno regolati con apposito atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 16 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;628~art3 · fonte del testo