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[1]Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, ne' restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

[2]Contro il rifiuto dell'autorizzazione e' dato ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art12 · fonte del testo