Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le cose indicate nell'art. 1 sono inalienabili quando appartengono allo Stato.
tolto: Sono pure inalienabili le cose mobili quando appartengono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici civili ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente riconosciuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione puo' autorizzare l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o di un altro degli enti su menzionati, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
tolto: Le cose immobili previste dall'art. 408 del Codice civile e quelle considerate tali ai sensi dell'Art. 414 dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati, possono essere alienate anche a favore di privati, previa autorizzazione del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti.
tolto: In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti capoversi, il Governo ha facolta' di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art2 · fonte del testo