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[1]La stessa disposizione e' applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprieta' privata.

[2]Contro il rifiuto del Ministero e' dato ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art13 · fonte del testo