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Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 23 luglio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art14 · fonte del testo