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((Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi)).

Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 23 luglio 1912. 8 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Nei tolto: Comuni, aggiunto: luoghi nei quali si trovano aggiunto: monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, tolto: possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzionitolto: , aggiunto: ed attuazione di piani regolatori, aggiunto: possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie tolto: allo scopo cheaggiunto: , affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva tolto: o aggiunto: e la luce richiesta dai monumenti stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art14 · fonte del testo