Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo puo' eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.
[2]Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli scavi, avra' diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sara' determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.
[3]Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sara' rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verra' stabilito come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sara' definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.
[4]Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potra' rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalita', quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
