Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ove il Governo lo creda opportuno, potra' espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.
tolto: La stessa facolta' gli compete quando occorra provvedere cosi' alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.
tolto: La dichiarazione di pubblica utilita' di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sara' determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.
tolto: Nella stima del fondo non sara' pero' tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art16 · fonte del testo