Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Ove il Governo lo creda opportuno, potra' espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

tolto: La stessa facolta' gli compete quando occorra provvedere cosi' alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

tolto: La dichiarazione di pubblica utilita' di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sara' determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.

tolto: Nella stima del fondo non sara' pero' tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art16 · fonte del testo