Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorita'.

tolto: Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potra' lo scopritore rimuoverli per meglio guareritirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

tolto: Il Ministero della pubblica istruzione li fara' visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

tolto: Delle cose scoperte fortuitamente sara' rilasciata la meta' o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art18 · fonte del testo