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Le stesse facolta' spetteranno al Governo allorche' si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art19 · fonte del testo