Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno e' destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituiti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno piu' alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolvera' ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.
tolto: Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo «Musei, gallerie, scavi di antichita' e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata» saranno conservate fra i residui anche se non impegnate, e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza o dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purche' pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art22 · fonte del testo