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[1]L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno e' destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituiti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno piu' alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolvera' ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

[2]Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo «Musei, gallerie, scavi di antichita' e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata» saranno conservate fra i residui anche se non impegnate, e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza o dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purche' pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art22 · fonte del testo