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[1]Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'art. 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di L. 300,000, e' sostituita la seguente: «Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichita'».
[2]In aumento a tale capitolo verranno altresi' portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichita' e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennita' stabilite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
