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Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si puo' piu' rintracciare o e' stata esportata dal Regno, il trasgressore dovra' pagare un'indennita' equivalente al valore della cosa. L'indennita', nel caso di violazione dell'art. 2, potra' essere devoluta all'ente danneggiato.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
