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[1]Sara' considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

  • a)quando la cosa non sia presentata alla dogana;
  • b)quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

[2]La cosa sara' inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia piu' possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

[3]La ripartizione delle multe sara' fatta nel modo che verra' stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art33 · fonte del testo