Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applichera' la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
[2]Le cose rinvenute sono confiscate.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008
