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[1]Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applichera' la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

[2]Le cose rinvenute sono confiscate.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art35 · fonte del testo