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[1]Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresi' il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

[2]Se il fatto e' imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennita'.

[3]Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art37 · fonte del testo