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Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorita' gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non puo' trasmetterne la proprieta' o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art5 · fonte del testo