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[1]E' vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorche' per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

[2]Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovra' farne denunzia all'Ufficio di esportazione, il quale giudichera', in numero di tre funzionari a cio' preposti, sotto la loro personale responsabilita', se sono della natura di quelle di cui e' vietata l'esportazione come sopra.

[3]Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sara' deferita al Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 7 agosto 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art8 · fonte del testo