Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1937

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1909 al 7 agosto 1937. 129 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorche' per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

tolto: Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovra' farne denunzia all'Ufficio di esportazione, il quale giudichera', in numero di tre funzionari a cio' preposti, sotto la loro personale responsabilita', se sono della natura di quelle di cui e' vietata l'esportazione come sopra.

tolto: Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sara' deferita al Consiglio superiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 10 GIUGNO 1937, N. 1297, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2416

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 10 giugno 1937, n. 1297, convertito senza modificazioni dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2416, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Resta salva la facolta' per il Ministro per l'educazione nazionale di vietare l'esportazione delle cose di cui al precedente comma, in casi eccezionali, quando l'esportazione costituisca un danno gravissimo per il patrimonio storico artistico della Nazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364~art8 · fonte del testo