La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», e' realizzata con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 gennaio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1~art3 · fonte su Normattiva