[1]Disposizioni finali

[2]7.1 Emendamenti

[3]Il presente Accordo puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.

[4]7.2 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale

[5]Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

[6]7.3 Ratifica, entrata in vigore

[7]Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Accordo, che prende effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale di cui all'articolo 3.

[8]Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

[9]In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

[10]Fatto a Parigi, il 24 febbraio 2014, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[11]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica francese (firma illeggibile) (firma illeggibile)

Testo vigente dal 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-05;1~accordo-art7 · fonte su Normattiva