Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 12 (Convenzione)
FATTORI UMANI Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che le capacita' ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
