Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 18 (Convenzione)
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche':
- i)la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondita') contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuare le conseguenze radiologche qualora dovessero accadere;
- ii)le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;
- iii)la progettazione di un impianto nucleare consente un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controlabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
