Art. 15 (Convenzione)
PROTEZIONE RADIOLOGICA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche' in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello piu' basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
