PROTEZIONE RADIOLOGICA Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche' in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello piu' basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art15 · fonte su Normattiva