Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 17 (Convenzione)
LOCALIZZAZIONE Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a:
- i)valutate tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;
- ii)valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sugli individui, sulla societa' e sull'ambiente;
- iii)riesaminare, secondo le necessita', tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;
- iv)consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
