[1]- PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

[2]Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinche', a tutti gli stadi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la societa' e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici ed altri. Cio' facendo, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinche':

  • i)si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
  • ii)la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello piu' basso che e' possibile ottenere;
  • iii)si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del rifiuti radioattivi;
  • iv)sia garantita un'efficace protezione degli individui, della societa' e dell'ambiente applicando a livello nazionale adeguati metodi di protezione, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, la quale recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
  • v)si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
  • vi)siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono piu' gravi di quelli ammessi per l'attuale generazione;
  • vii)si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art11 · fonte su Normattiva