[1]- PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

[2]Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche', a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la societa' e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici. Cio' facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':

  • i)si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito;
  • ii)la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello piu' basso che e' possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile;
  • iii)si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito;
  • iv)sia garantita l'efficace protezione degli individui, della societa' e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, che recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate;
  • v)si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito;
  • vi)siano evitate le azioni i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione;
  • vii)si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art4 · fonte su Normattiva