[1]- SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

[2]1. Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per la messa in opera e l'applicazione ad un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, di procedure volte a:

  • i)valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza dell'impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile;
  • ii)valutare l'impatto che tale impianto e' suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la societa' e l'ambiente;
  • iii)mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto;
  • iv)consultare le Parti contraenti limitrofe all'impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all'impianto affinche' possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio. 2. Cio' facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinche' gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformita' alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 4.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art6 · fonte su Normattiva