[1]- SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

[2]1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure appropriate affinche' siano messe in opera ed applicate procedure per un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi in progetto, in vista di:

  • i)valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza di questo impianto per tutta la durata della sua vita utile e su quella di un impianto di stoccaggio definitivo dopo la chiusura dello stesso;
  • ii)valutare l'impatto che tale impianto e' suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la societa' e l'ambiente, tenendo conto della eventuale evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di stoccaggio definitivo dopo la loro chiusura;
  • iii)mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto;
  • iv)consultare le Parti contraenti limitrofe a tale impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, su richiesta, i dati generali relativi all'impianto affinche' possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio. 2. Cio' facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinche' gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformita' alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'articolo 11.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art13 · fonte su Normattiva