[1]- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
[2]Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':
- i)al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la societa' e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;
- ii)nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;
- iii)nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
- iv)le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.
Testo vigente dal 7 gennaio 2006
