[1]- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

[2]Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche':

  • i)al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la societa' e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;
  • ii)nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;
  • iii)nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
  • iv)le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art14 · fonte su Normattiva