Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Art. 4 (Convenzione)
MISURE DI ATTUAZIONE Ciascuna Parte Contraente adottera', nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Testo vigente dal 4 febbraio 1998
