Ogni Stato contraente adotta le misure amministrative e giudiziarie, ivi compresa la previsione di concrete misure di esecuzione, necessarie per permettere all'autorita' centrale di adempiere i propri obblighi ai sensi della presente convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art4 · fonte su Normattiva