1. Ciascuno Stato Parte adottera' tutte le misure legislative e di altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, qualora siano stati commessi intenzionalmente. 2. Ciascun Stato Parte adottera' inoltre le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in quanto reato: (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; (b) la partecipazione a titolo di complicita', ad un reato stabilito in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; e (c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato stabilito in conformita' al paragrafo I del presente articolo, o di fornire istruzioni ad altre persone affinche' lo commettano.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art5 · fonte su Normattiva