[1]- MISURE APPLICATIVE

[2]Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno, le misure legislative regolamentari amministrative e le altre norme necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art18 · fonte su Normattiva