1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale adita puo', ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente, relativamente ad un'infrazione doganale, in qualita' di esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire. 2. L'amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;100~accordo-art17 · fonte su Normattiva