1. Su richiesta di una Parte contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualita' il funzionario deve comparire. 2. L'Amministrazione doganale, che accetta la richiesta, precisa, qualora richiesto nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare. 3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio della Parte contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13.2 del presente Accordo.

Testo vigente dal 8 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250~accordo-art15 · fonte su Normattiva