Per il finanziamento di una prima quota di 50 milioni di dollari U.S.A. del credito totale gli Stati membri della Comunita' conferiranno alla Banca un "mandato di credito" (Kreditauftrag). In esecuzione di tale mandato, la Banca procede al finanziamento in nome proprio, per proprio conto e con i fondi di cui dispone. Le eventuali perdite risultanti dall'accettazione di questo mandato verranno coperte in proporzione alle sottoscrizioni degli Stati membri al capitale della Banca.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art2 · fonte su Normattiva