1. Gli Stati membri s'impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari e pecuniari risultanti per i mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale impegno prendera' effetto quando l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione eccedera' in capitale 70 milioni di unita' di conto. 3. Tale impegno sara' limitato alla differenza fra il totale dei prestiti effettivamente accordati dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione e 70 milioni di unita' di conto. 4. Gli impegni risultanti dalle disposizioni dei paragrafi precedenti formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
