Il regime di Associazione comprende anche l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del Trattato che istituisce la Comunita', come attualmente completato a norma dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato. Tali prodotti sono elencati nell'allegato II dell'Accordo. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 43, le norme previste dall'Accordo sono applicabili ai prodotti agricoli.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
