[1]Articolo III-226

[2]1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art226 · fonte su Normattiva