[1]Articolo III-226
[2]1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
