Il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli, devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia. Nello stabilire la politica agricola comune, la Comunita' tiene conto in modo efficace della particolare situazione, delle possibilita' e degli interessi dell'agricoltura greca. L'armonizzazione ha lo scopo di assicurare la parita' di trattamento dei prodotti degli Stati membri e dei medesimi prodotti della Grecia sui mercati delle Parti Contraenti; essa tiene conto altresi' delle finalita' stabilite dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita'. L'armonizzazione delle politiche agricole della Comunita' e della Grecia deve essere attuata al piu' tardi alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15 e secondo le modalita' di cui agli articoli 35 e 36.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
