La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia sara' realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo. Il Consiglio di Associazione stabilira' le modalita' all'uopo necessarie.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
