1. - Qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' alla Comunita', dall'inizio dell'applicazione della politica agricola comune, e alla Grecia, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, di applicare per determinati prodotti un sistema di prezzi minimi, al di sotto dei quali le importazioni possono essere: - o temporaneamente sospese o ridotte; - ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione. Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali. 2. - Fino all'attuazione della politica agricola comune di cui al paragrafo precedente e qualora la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra le Parti Contraenti sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del Trattato che istituisce la Comunita', e' data facolta' agli Stati membri di applicare nei confronti della Grecia le precedenti disposizioni secondo i principi enunciati e le modalita' stabilite nell'articolo 68, paragrafo I dell'Accordo. 3. - Le misure prese a norma dei paragrafi precedenti devono tener conto dei criteri indicati nell'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunita'. 4. - Le disposizioni dei paragrafi precedenti rimangono in vigore fino al momento in cui interverra' la decisione del Consiglio di Associazione prevista dall'articolo 35 ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 36, paragrafo 1 e 2.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
