1. - Entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di Associazione determina le condizioni e le modalita' di applicazione dei principi enunciati nell'articolo precedente. 2. - Per l'applicazione del paragrafo 1 del precedente articolo, le Parti Contraenti riconoscono che per quanto riguarda gli aiuti di Stato durante i primi dieci anni del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, la Grecia deve essere considerata come trovantesi nella situazione prevista dal paragrafo 3 a) dell'articolo 92 del Trattato che istituisce la Comunita' e che a questo titolo gli aiuti destinati a favorire il suo sviluppo economico sono considerati compatibili con l'Associazione purche' non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune dell'Associazione. Al termine di detto periodo di dieci anni, il Consiglio di Associazione decide, tenendo conto della situazione economica della Grecia a quella data, se e' necessario prorogare le disposizioni previste dal comma precedente.
Testo vigente dal 2 agosto 1962
